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Nota del Dott. Andrea Basso
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12794/2021 sotto allegata, depositata in data 13 maggio 2021, ha rigettato il ricorso presentato dal marito avverso una sentenza di separazione con addebito, resa in primo grado dal Tribunale di Pistoia e parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Firenze solo per quanto riguarda la determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli.
Il marito si era rivolto alla Corte d'Appello del capoluogo toscano contestando l'addebito della separazione, tuttavia i giudici di secondo grado avevano respinto la domanda, rilevando che l'uomo non avesse mai negato di aver inviato le frasi “dimostrative di una relazione sentimentale” inviate in chat all'amante, che erano state allegate dalla moglie nel giudizio. Inoltre, ad avviso dei Giudici, l'uomo avrebbe confessato la relazione extraconiugale, peraltro confermata sia dal contenuto dei messaggi acquisiti in giudizio, sia dal percorso di mediazione coniugale avviato dalla coppia, che non era andato a buon fine.
Ciò nonostante, il coniuge ha ritenuto opportuno ricorrere alla Suprema Corte, sostenendo di aver smentito in più circostanze di essere l'autore dei messaggi che proverebbero la relazione extraconiugale, oltre al fatto che gli indizi emersi durante il giudizio non avessero le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge, specie considerando che i testi escussi erano tutti parenti della ex-moglie. Il ricorrente ha pure contestato il valore del percorso di mediazione tentato dalla coppia nell'ambito della prova della relazione extraconiugale.
La Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuto infondato il ricorso.
Argomentano infatti gli ermellini, partendo da un orientamento giurisprudenziale già sancito nel 2015, che le riproduzioni informatiche hanno piena efficacia probatoria fin quando le stesse non siano oggetto di un disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito, tale da renderle presunzioni semplici. Da ciò consegue che le smentite operate nel caso specifico dal ricorrente non sono adeguate, atteso che le deduzioni operate nel ricorso paiono generiche, carenti di autosufficienza, e pertanto inammissibili.
Ogni contestazione in merito all'uso eccessivo delle presunzioni pare poi inadeguata, in quanto, ad avviso della Suprema Corte, “L'accertamento del giudice del merito poggia, difatti, su elementi di prova non indiziaria: non solo sulle comunicazioni telematiche (che comunque, secondo l'insindacabile giudizio della Corte di appello, contenevano espressioni dal significato inequivoco, e cioè “frasi amorose e dimostrative della relazione sentimentale”..) ma anche sulla confessione stragiudiziale di …....., che è stata liberamente apprezzata dal giudice...”.
I Giudici hanno poi ritenuto necessario precisare che l'attendibilità dei testi escussi nel giudizio viene valutata esclusivamente dal giudice di merito, di tal che ogni contestazione al riguardo non può essere esaminata in sede di legittimità.
Parimenti infondato è anche il secondo motivo avanzato dal ricorrente, in ordine al fatto che la ex- coniuge avrebbe effettuato un prelievo non autorizzato di somme di denaro dal conto corrente del marito, solo dopo aver scoperto la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito.
In proposito viene infatti affermato che già nel precedente grado di giudizio era emerso che l'operazione posta in essere dalla moglie e l'abbandono della casa coniugale “non possono essere considerati causa della compromissione dell'unione matrimoniale, valorizzandone il “logico collegamento con la condotta fedifraga del marito”” e, pertanto, tale accertamento è insindacabile in questa sede, anche in considerazione del fatto che, da un punto di vista formale, “il non corretto apprezzamento delle risultanze probatorie non può essere denunciato per cassazione lamentandosi la violazione dell'art. 115 c.p.c. O quella dell'art. 116 c.p.c.,” come sancito dalla stessa Cassazione nelle sentenze n. 4699/2018 e n. 20867/2020.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato respinto e l'uomo è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
In allegato, il testo dell'ordinanza n. 12794/2021 del 13 maggio 2021
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Giacomo Galeota
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