Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Mantenimento dei figli: quando l’obbligo spetta ai nonni?

Mantenimento dei figli: quando l’obbligo spetta ai nonni?

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 11 dicembre 2023

La Cassazione chiarisce che i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti solo se entrambi genitori non hanno i mezzi economici sufficienti

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Nota dell’Avv. Andrea Basso

 

Con l’ordinanza n. 28846 emessa il 12 ottobre 2023 e sotto allegata, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del mantenimento dei figli minori da parte dei nonni, riaffermando i presupposti necessari per far sorgere l’obbligo in capo a questi ultimi, sulla scia di quanto già disposto, in ultimo, con l’ordinanza n. 13345 dello scorso 16/05/2023.

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte nasce dalla domanda giudiziale presentata da una donna, madre di tre figlie minori, nei confronti dei suoceri, affinché gli stessi provvedessero direttamente al mantenimento delle nipoti, in assenza di contribuzioni da parte del padre.

Il Tribunale di Grosseto, nell’accogliere la domanda dell’attrice, aveva condannato i suoceri al pagamento della somma di € 900,00 mensili, ossia € 300,00 per ciascun nipote, a titolo di contributo al mantenimento in vece del padre.

La Corte di Appello di Firenze, dopo aver rilevato che le iniziative finalizzate a sollecitare il padre ad adempiere all’obbligo di mantenimento non avevano prodotto risultati e che i nonni materni convivevano con le nipoti, di fatto già contribuendo al reddito familiare, aveva confermato l’obbligo di mantenimento in capo ai nonni paterni per l’importo mensile di € 300,00 per ciascun nipote.

Gli anziani coniugi hanno dunque presentato ricorso per Cassazione, articolato in cinque motivi, ai quali la nuora ha resistito con controricorso.

In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione o falsa applicazione dell'art. 316-bis c.c. - che prevede la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni non in caso di inadempimento volontario nel pagamento dell'assegno di mantenimento, bensì quando vi è un'impossibilità di mezzi comune ad entrambi i genitori – oltre al fatto che, in giudizio, era stato dimostrato che la donna non si era mai recata in Comune per richiedere la certificazione necessaria ad accedere al mantenimento erogato a titolo di contributo dal proprio Stato estero di provenienza, per un importo mensile di € 558,00.

La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i predetti motivi, sviluppando il proprio iter logico-giuridico dal disposto dell’art. 316 bis c.c., comma 1 ultimo periodo, norma che secondo l’interpretazione ormai consolidata della Corte, va intesa nel senso che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetta in via principale ed integrale ai loro genitori, di talché, qualora uno dei due non adempia al proprio dovere, l'altro, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, ben potendo comunque convenire in giudizio il genitore inadempiente al fine di ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali dello stesso.

Ciò posto, secondo i giudici di legittimità, l'obbligo, gravante su tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, di fornire a questi ultimi i mezzi necessari per adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore e deve essere inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che non ci si può rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il semplice fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi.

Dunque, prosegue la Cassazione “per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.”

Nel caso in esame, perciò, doveva essere accertato che tanto la madre delle minori quanto il padre non avessero mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della prole, oltre al fatto che la donna avrebbe dovuto affrontare in maniera diretta la situazione, agendo nei confronti dell’ex partner per ottenere un contributo al mantenimento o sfruttando la propria capacità lavorativa o le opportunità di sostegno messe a disposizione dallo Stato estero di provenienza.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto i motivi dei ricorrenti ed ha cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, la quale sarà chiamata ad esaminare nuovamente la vicenda attenendosi ai principi di diritto sopra illustrati e a provvedere sulle spese di giudizio.

 

In allegato, l’ordinanza n. 28846 della Sezione I Cassazione Civile, pubblicata in data 12 ottobre 2023

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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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