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Nota dell’Avv. Andrea Basso
Con l’ordinanza del 13 marzo 2023 n. 7214, sotto allegata, la Corte di Cassazione civile, Sezione Prima, si è occupata di frode informatica cd. phishing, ovvero un tipo molto frequente di truffa on line, con cui, attraverso l’invio massivo di messaggi (SMS o via social), identici nell'aspetto e nel contenuto a quelli provenienti dai normali fornitori di servizi, le vittime vengono convinte a fornire informazioni riservate, quali il numero della carta di credito o la password, per accedere ad un determinato servizio. Una volta cliccato sul link inserito nel messaggio, i dati personali inseriti sono a disposizione dei malintenzionati.
La vicenda in esame trae origine da un illegittimo addebito di € 6.000,00 sul conto corrente di un uomo ed una donna, derivato da un bonifico cd. postagiro eseguito illegittimamente da un terzo in via telematica: con sentenza del 2010, il Tribunale di Palermo aveva condannato Poste Italiane al risarcimento del danno in favore dei due correntisti, stante la mancata adozione, da parte dell’ente, delle misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire danni come quelli verificatisi in capo agli stessi.
La Corte d’Appello di Palermo, su impugnazione proposta da Poste Italiane, aveva riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda risarcitoria in quanto, dai dati acquisiti nel giudizio, Poste aveva adottato un sistema di sicurezza che impediva l’accesso di terzi ai dati personali del correntista, approvato per iscritto dai due attori, e che i livelli di sicurezza dei sistemi informatici di Bancoposta online erano stati certificati da appositi enti secondo i più efficienti standard internazionali.
Inoltre, per i giudici di secondo grado, il trasferimento telematico della somma di € 6.000,00 sul conto corrente intestato a terzi era necessariamente avvenuto grazie all’utilizzo dei codici identificativi personali di uno dei due correntisti, del cui utilizzo e della cui custodia lo stesso è responsabile.
Dunque, tenuto conto dell’informativa presente sul sito di Poste Italiane, contenente le informazioni ed avvertenze necessarie ad evitare le frodi informatiche, l’appellato aveva posto in essere un comportamento decisamente negligente ed imprudente, digitando i propri codici personali così da consentire all’ignoto truffatore di utilizzarli.
Tale condotta colposa era stata dunque ritenuta causa esclusiva dell’operazione postagiro che ha causato l’illegittimo addebito e, integrando il caso fortuito, comportava l’esclusione di responsabilità in capo a Poste Italiane.
I due correntisti hanno presentato ricorso in Cassazione, articolato in cinque motivi, che è stato dichiarato inammissibile.
In particolare, la Suprema Corte ha confermato la validità della decisione dei giudici d’appello, secondo cui: “l’addebito della somma di danaro al conto corrente postale di cui i ricorrenti erano titolari costituì esecuzione di ordine di bonifico dato alla società previa utilizzazione di username, di password e di pin per l’accesso ai dati interni al conto corrente postale assegnati ai correntisti e dei cui contenuti solo costoro avrebbero dovuto essere a conoscenza; alla luce delle caratteristiche di sicurezza proprie del sistema informatico di Poste per l’esecuzione di operazioni bancarie per vie telematiche, vi era la prova, derivata da presunzioni, che tali username, pin e password, che i ricorrenti affermavano di non aver utilizzato per impartire tale ordine, vennero utilizzati da un terzo, previa loro illecita captazione”.
Inoltre, le censure mosse dai ricorrenti alla decisione di appello riguardo alla mancata dimostrazione della condotta colposa dei danneggiati e allo (scarso) livello di sicurezza dei sistemi informatici di Poste sono state dichiarate inammissibili in quanto richiedono una valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità, tenuto conto, comunque, che “la motivazione della sentenza impugnata contiene un compiuto ragionamento presuntivo”.
Per tali ragioni, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla coppia di correntisti poiché inammissibile, con conseguente condanna, secondo il principio di soccombenza e con il vincolo della solidarietà passiva, al pagamento delle spese processuali anticipate da Poste Italiane nel presente giudizio, pari ad € 3.000,00 per compensi oltre oneri di legge ed esborsi per € 200,00, nonché al versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
In allegato, l’ordinanza della Cassazione n. 7214 del 13 marzo 2023
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Giacomo Galeota
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