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Nota del Dott. Andrea Basso
Con un'interessante pronuncia resa in data 26 aprile 2021, sotto allegata, il Tribunale di Velletri ha revocato l'affidamento condiviso delle due figlie minori di una coppia, disponendo l'affido esclusivo alla madre, in quanto l'altro genitore, già a partire dal 2017, ha omesso di corrispondere l'assegno di mantenimento, stabilito concordemente tra le parti.
La donna, genitore collocatario delle figlie, aveva presentato un ricorso ai giudici laziali, al fine di ottenere la sospensione del diritto di frequentazione infrasettimanale delle figlie minori da parte del padre, l'eliminazione, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., della frequentazione delle figlie con il padre nella giornata del mercoledì conservando i week-end alternati e, infine, la sanzione ex art. 709 ter comma 2 c.p.c. per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido e per l'omesso pagamento del contributo di mantenimento mensile nei confronti delle due figlie da oltre due anni.
Con un provvedimento non definitivo, il Tribunale aveva ammonito il padre a non sottrarsi più ai propri obblighi di mantenimento, e, constatate le evidenti criticità in relazione alla frequentazione infrasettimanale dell’uomo con le figlie, aveva disposto C.T.U. volta a determinare una diversa regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario.
Nello specifico, è emerso che il padre risiede in un comune diverso da quello delle figlie e, dunque, aveva difficoltà a rispettare le condizioni stabilite per la visita del mercoledì, di tal che il CTU, tenuto conto delle difficoltà logistiche, ha suggerito un diverso regime di frequentazione, recepito in toto dal giudicante.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, tale diritto di frequentazione non esclude una modifica del regime di affidamento condiviso, proprio in considerazione della mancata corresponsione, da parte dell'uomo, dell'assegno di mantenimento concordato.
Infatti, ad avviso del giudice, “tale inadempimento, a differenza delle contestazioni relative al mancato rispetto delle condizioni relative al regime di frequentazione e visita, è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione, cura ed istruzione delle figlie, che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione del mantenimento da parte del padre sin dal 2017”.
Pertanto, è parso opportuno al Collegio modificare i provvedimenti in vigore e dunque disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre, anche alla luce del principio stabilito dalla Cassazione già nella sentenza n. 26587 del 2009, secondo cui: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori prevista dall'art. 155 cod. civ. […] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”.
Facendo infine propria una considerazione resa nel 2019 dal Tribunale di Roma, in un caso analogo, i giudici hanno affermato che “la violenza economica – insieme a quella psicologica e all'ingiustificato rifiuto a comunicare con l'altro genitore” è da ritenersi un chiaro indice di inidoneità genitoriale. Pertanto, la condotta reiterata … di inadempimento all'obbligo di mantenimento evidenzia in modo inconfutabile la mancanza di responsabilità dello stesso nei confronti delle due figlie minori rendendo impossibile la gestione della genitorialità condivisa”.
Alla luce di tali ragioni, il ricorso della madre è stato accolto, pur parzialmente, ed il padre è stato condannato al pagamento dei 2/3 delle spese di lite e della C.T.U., per un totale di € 3.500,00 circa.
La pronuncia appena esaminata mette in luce aspetti interessanti relativi al tema dell'affidamento dei figli minori.
Come noto, prima delle riforme del 2006 e del 2013, l'affidamento esclusivo era la regola, mentre, successivamente alle riforme della filiazione, il quadro si è capovolto, in quanto al giudice è stato affidato il compito di valutare a priori se i figli possano restare affidati ad entrambi i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale in base ad un progetto condiviso, nel quale le decisioni più importanti nell'ottica educativa generale, devono essere concordate.
Posto che il principio di riferimento è quello della parità genitoriale, l'affidamento esclusivo è dunque divenuta un'eccezione, da disporre, nell'interesse del minore, solo quando un genitore violi i doveri connessi alla responsabilità genitoriale o vi sia una condotta pregiudizievole per i figli.
Con la riforma del 2013 si è cercato di rendere più elastico l'istituto dell'affidamento esclusivo, che sebbene sempre residuale, va inserito nell'ottica del mantenimento della collaborazione dei genitori nell'interesse del minore, in modo che le decisioni in tema di istruzione, educazione e cura vengano assunte in maniera coordinata. Ciò sempre fatte salve le eventuali limitazioni alla responsabilità genitoriale, disposte dal giudice in forza di circostanze adeguate e dettagliatamente individuate.
La pronuncia in esame si inserisce dunque nel consolidato percorso logico appena descritto, in quanto, sebbene in un primo momento sia stato disposto l'affidamento condiviso, nel rispetto del principio di bigenitorialità, si è reso successivamente necessario un intervento derogatorio rispetto a tale schema.
Se infatti l'affidamento condiviso si fonda sulla costante collaborazione dei genitori nella crescita del minore, il padre che si rifiuta di versare l'assegno di mantenimento mostra un disinteresse rispetto alle esigenze materiali e morali delle due figlie minori e, dunque, compromette in maniera evidente il ruolo di supporto che caratterizza la figura genitoriale, mostrando la propria inidoneità ad occuparsi stabilmente della prole.
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Giacomo Galeota
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