Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
Con l'ordinanza n. 2653/2021 sotto allegata, la Corte di Cassazione si è occupata ancora una volta dell'assegno di divorzio, disponendo la revoca del mantenimento, in quanto la beneficiaria è una donna in età giovane e in buone condizioni di salute, dunque ancora in grado di trovarsi un lavoro idoneo a renderla economicamente indipendente dall'ex coniuge, oltre al fatto che la stessa si è sottratta volontariamente alla ricerca di un impiego.
Nel caso oggetto della pronuncia, dopo che la Corte d'Appello aveva già disposto la revoca dell'assegno, la donna ha impugnato tale decisione dinanzi alla Suprema Corte, lamentando che il giudice di secondo grado non avesse tenuto conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio, delle difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro e della conseguente impossibilità di rendersi indipendente economicamente dal marito.
Malgrado le argomentazioni proposte dalla ricorrente, la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la perdita del diritto a ricevere l'assegno divorzile. Infatti, dai documenti prodotti in atti, è emerso che il tenore di vita dei coniugi nel corso del matrimonio non era particolarmente elevato e, soprattutto, che la ricorrente aveva intrapreso una nuova convivenza.
In merito a quest'ultimo aspetto, la Corte ha già negato in più occasioni il diritto all'assegno di mantenimento, nell'ipotesi in cui l'ex moglie abbia già iniziato una relazione stabile e continuativa con un altro partner, anche nel caso in cui tale relazione sentimentale sia caratterizzata da periodi di convivenza, che suggeriscono un'unione stabile.
Proseguono poi gli Ermellini affermando che la decisione della Corte d'Appello è da intendersi legittima, poiché la donna ha 46 anni, ovvero un'età non particolarmente avanzata, non è affetta da patologie o disturbi tali da renderla incapace di lavorare, ma soprattutto alla luce dell'atteggiamento rinunciatario della stessa, che non si è data adeguatamente da fare per trovare un nuovo lavoro, senza un giustificato motivo.
Anzi, è proprio tale comportamento scarsamente propositivo ad aver assunto la maggiore rilevanza e ad aver influenzato la decisione, poiché la rinuncia a priori a cercare un'occupazione senza valide ragioni è contraria ai doveri di solidarietà post coniugale, fondati a loro volta sui principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità che gli ex coniugi devono mantenere anche dopo la cessazione degli effetti della loro unione.
Dunque, la contemporanea presenza di tutti gli elementi sopra indicati, ovvero la giovane età della donna, l'assenza di cause impeditive, la convivenza iniziata con un nuovo partner e soprattutto l'ingiustificato rifiuto di attivarsi diligentemente nella ricerca di un impiego, ha legittimato il respingimento del ricorso, specie considerando il dovere dell'ex coniuge di sfruttare la propria capacità lavorativa e cercare un impiego che la renda indipendente dal punto di vista economico.
Il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, anche sulla scia alla cd. Legge salva mariti, appare equilibrato e si attendono ulteriori sviluppi su una tematica sempre delicata e costantemente oggetto di attenzione e spinte innovatrici.
Nota del Dott. Andrea Basso
In allegato, il testo dell'Ordinanza n. 2653/2021.
Secondo il Giudice di Pace di Torino, l’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati
La Cassazione chiarisce che i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti solo se entrambi genitori non hanno i mezzi economici sufficienti
Secondo il Tribunale di Prato, il diritto all’incolumità personale prevale su quello alla riservatezza, se non si viene ripresi nell’ambito della propria vita privata
Per la Cassazione, il diritto all’assegno divorzile può venir meno quando chi lo richiede abbia un relazione pluriennale con un altro partner, anche senza coabitazione
Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Giacomo Galeota
Avvocato penalista civilista
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
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