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Nota del Dott. Andrea Basso
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4007 del 8/02/2022, è tornata a pronunciarsi in tema di autovelox, sempre più spesso presenti nelle nostre strade urbane ed extraurbane.
Un cittadino si era rivolto al Giudice di Pace di Thiene con ricorso in opposizione al verbale di accertamento, emesso dal Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino e relativo alla violazione dell'art. 142 del Codice della Strada, comma 1 e comma 9-bis, elevato per aver superato di ben 62 km/h il limite di velocità di 50 km/h vigente in quel tratto di strada, a seguito di rilevazione effettuata con un apparecchio di controllo elettronico della velocità posto su un veicolo dell'intestato corpo di Polizia Locale, in sosta e privo di colori istituzionali.
Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Vicenza hanno rigettato l'opposizione dell'automobilista, argomentando che, ai fini della validità del verbale di contestazione della sanzione amministrativa, era sufficiente che la segnaletica fissa relativa alla sottoposizione del tratto di strada a controllo elettronico della velocità fosse ben visibile, a prescindere dalla circostanza che l'auto civetta della Polizia Locale, ovvero la postazione di controllo, non fosse visibile.
I giudici di merito hanno infatti ritenuto irrilevante la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/10307/09/144/5/20/3, secondo cui “le postazioni di controllo mobili possono essere rese ben individuabili ricorrendo, ove possibile, all'impiego di autoveicoli di servizio con colori istituzionali. In alternativa, quando sia utilizzato un veicolo di serie nella disponibilità della pubblica amministrazione, la visibilità della postazione può essere garantita con la collocazione sul veicolo o in corrispondenza di esso di un segnale conforme a quello previsto per le postazioni fisse, ovvero facendo uso di un dispositivo supplementare a luce lampeggiante blu di tipo mobile”.
Ciò in quanto, da un lato, la circolare di cui sopra era stata emessa successivamente ai fatti per cui è causa e, dall'altro, che la legittimità della contestazione doveva essere valutata in base ad una norma di legge, e non ad una circolare ministeriale.
L'automobilista ha dunque presentato ricorso in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 142 comma 6-bis C.d.S., stante la sostenuta irrilevanza della circostanza che la postazione di rilevazione del controllo non era visibile.
Tale articolo afferma infatti che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi” e gli Ermellini hanno ritenuto opportuno procedere ad una corretta interpretazione dell'espressione “preventivamente segnalate e ben visibili”, per scoprire se le postazioni devono avere entrambi tali requisiti.
Ebbene, secondo il Tribunale di Vicenza, il requisito della visibilità dovrebbe riferirsi ai soli cartelli segnaletici ma non alle postazioni di controllo, in quanto, ad opinare diversamente, si dovrebbe ritenere sufficiente che la sola postazione di controllo sia segnalata e ben visibile: ciò non sarebbe sostenibile, poiché oltre alla presenza di un cartello stradale che segnali l'autovelox, è necessario che lo stesso cartello sia ben visibile.
Ad avviso della Cassazione tuttavia, tale affermazione è tautologica, in quanto un cartello segnaletico deve essere, per sua stessa natura, collocato in modo da risultare ben visibile.
Pertanto, sia l'interpretazione letterale che quella teleologica paiono proprio confermare la necessità della sussistenza congiunta di entrambi i requisiti della preventiva segnalazione e della visibilità per le postazioni di controllo.
Posto infatti che, secondo il senso proprio delle parole, l'espressione “prontamente segnalate” ha significato diverso rispetto a quella “ben visibili”, la disposizione che prescrive la preventiva segnalazione della postazione di rilevazione della velocità ha scopo diverso da quella che ne prescrive la visibilità: invero, mentre la prima vuole informare gli automobilisti prima del transito davanti alla postazione, in modo da consentire loro di orientare la condotta di guida, la seconda intende garantire che gli stessi possano individuare la postazione quando vi transitano davanti, per avere contezza del tempo e del luogo di rilevazione.
Inoltre, i predetti requisiti si riferiscono sia alle postazioni fisse che a quelle mobili, come recentemente affermato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza n. 29595/2021: se le postazioni mobili devono rispettare il requisito della preventiva segnalazione, non vi è motivo di ritenere che esse siano esonerate dal requisito della visibilità.
La Cassazione ha dunque espresso il seguente principio di diritto: “l'art. 142 C.d.S., comma 6-bis, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione ed il requisito della visibilità della stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione”.
Alla luce di tali ragioni, il ricorso dell'automobilista è stato accolto, con rinvio della sentenza al Tribunale di Vicenza, in persona di altro magistrato, per la risoluzione della controversia in attuazione del sopra esposto principio di diritto, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
In allegato, il testo dell'ordinanza n. 4007 del 08 febbraio 2022 della Cassazione.
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Giacomo Galeota
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