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Nota del Dott. Basso Andrea
Con l’ordinanza n. 29595 depositata il 22 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un Comune contro la sentenza del Giudice di Pace di Belluno, confermata in appello dal Tribunale, che aveva accolto l’opposizione alla sanzione amministrativa erogata nei confronti di un cittadino per la violazione dell’art. 142 comma 8 C.d.S., per essere transitato alla velocità accertata di 85 km/h in un tratto stradale dove era vigente il limite di 70 km/h. Tale violazione era stata accertata attraverso il sistema cd. Scout Speed, dispositivo di controllo della velocità installato a bordo dell’autovettura in dotazione al locale comando dei Vigili Urbani.
L’automobilista aveva impugnato presso il Giudice di Pace di Belluno la sanzione amministrativa erogata, lamentando che la postazione di controllo non era stata presegnalata, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 142 comma 6-bis del Codice della Strada.
Come noto, la norma sopra citata dispone che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.” e, in base a tale previsione, il Giudice di Pace ha ritenuto illegittima la sanzione amministrativa comminata all’utente della strada.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione del giudice di primo grado, in quanto l’art. 3 del decreto del Ministero dei Trasporti del 15/08/2007, relativo alla determinazione delle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, escluderebbe l’obbligo di presegnalazione per gli strumenti di rilevazione della velocità con modalità “dinamica”, quale appunto lo Scout Speed. Tuttavia, anche il Tribunale di Belluno ha confermato la decisione impugnata, riaffermando l’illiceità della sanzione.
L’ente ha dunque proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’articolo 3 del predetto decreto ministeriale afferma chiaramente che le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero “ad inseguimento”, come pure confermato dall’art. 7.3 dell’allegato 1 del d.m. n. 282 del 13/06/2017.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto non meritevole di accoglimento la censura avanzata dal Comune.
Infatti, il rinvio operato dall’art. 142 comma 6 C.d.S. al decreto ministeriale in relazione alle modalità di impiego delle postazioni di controllo della velocità, va inserito nell’ambito del generale obbligo di segnalazione preventiva e ben visibile di tali strumenti, disposto dalla stessa norma del Codice della Strada.
Tale disposizione è legge ordinaria dello Stato e non può essere derogata da un decreto ministeriale, fonte di rango secondario ed inferiore. Da ciò discende che, in caso di contrasto fra una disposizione di legge ed una contenuta in un decreto ministeriale, quest’ultima dovrà essere disapplicata dal giudice.
Partendo dai principi di diritto espressi dalla stessa Corte di Cassazione a partire dalle sentenze n. 3699/1958 e n. 1672/1966, viene poi affermato che eventuali deroghe alla legge sono legittime solo se espressamente previste dalla legge stessa, che deve rimettere alle fonti secondarie l’individuazione analitica dei casi in cui la deroga è possibile. Ciò non accade nel caso di specie, in quanto l’art. 142 comma 6 CdS rimanda al decreto ministeriale solo per quanto attiene l’individuazione delle modalità di impiego di cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi idonei a presegnalare la postazione di controllo, senza che vi sia alcuna deroga dell’obbligo generale di preventiva segnalazione.
A ben vedere, gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministero dei Trasporti sopra citato, individuano diverse possibili modalità di impiego e segnalazione delle postazioni, in base a se questa sia fissa o mobile, di talché non emerge alcuna giustificazione all’esonero dall’obbligo di preventiva segnalazione a seconda delle caratteristiche tecniche degli strumenti utilizzati per misurare la velocità.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno evidenziato che lo stesso art. 1 del d.m. 15 agosto 2007 consente, in caso di postazione mobile, che a bordo dei veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale possano essere installati dispositivi di segnalazione luminosi, contenti l’iscrizione “controllo velocità” o “rilevamento velocità”. Ciò è previsto in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione delle postazioni di controllo mobili, allo scopo di garantire la legittimità del rilevamento effettuato mediante tali strumenti.
Sulla scia di queste argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso avanzato dal Comune, confermando l’irregolarità della rilevazione della velocità effettuata in danno dell’automobilista e la conseguente invalidità del verbale sanzionatorio.
Tale soluzione appare organica ed in linea con il quadro normativo vigente, anche considerando che, tenuta ferma la finalità generale di informare preventivamente gli automobilisti circa l’installazione dei dispostivi tecnici di controllo così da orientarne la condotta in vista del possibile accertamento, sarebbe illogico prevedere un trattamento diverso a seconda che gli strumenti utilizzati per il rilevamento della velocità siano fissi o in movimento.
In allegato, il testo dell’ordinanza della Cassazione n. 29595/2021.
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Giacomo Galeota
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