Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Blocco dei termini fino al 15 aprile per le liti con il Fisco

Blocco dei termini fino al 15 aprile per le liti con il Fisco

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 08 gennaio 2024

5 Prorogati fino al 15 aprile i termini relativi al contenzioso tributario, sia in caso di ricorso introduttivo di primo grado

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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CONTENZIOSO SOSPESO ALL'INTERNO
Iorio - pagina 5 Prorogati fino al 15 aprile i termini relativi al contenzioso tributario, sia in caso di ricorso introduttivo di primo grado, sia per gli atti successivi: appelli, ricorsi per cassazione, riassunzioni, contrappelli, appelli incidentali. A prevederlo è il decreto legge 18/2020 cura Italia che non manca comunque di riservare incomprensibili sorprese. Il provvedimento acquisisce integralmente, con alcune precisazioni in precedenza contenute nella relazione illustrativa, le disposizione contenute negli articoli del DL 11/2020 Più in particolare: a) la sospensione dei termini processuali è prorogata fino al 15 aprile; b) i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali sono sospesi. In concreto, quindi, tutti gli atti introduttivi dei giudizi di ciascun grado, appelli incidentali, ricorsi per riassunzioni e quant'altro, rientrano nella sospensione. la notifica in primo grado Innanzitutto il nuovo Dl, dopo le modifiche al precedente provvedimento prevede espressamente che «fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546». Si fa quindi espresso riferimento al ricorso di primo grado (e solo a quello!) nel rito tributario ed alla eventuale mediazione (valore della lite inferiore a 50mila euro) avverso avvisi di accertamento, irrogazione sanzioni, cartelle, eccetera. Una simile precisazione rischia di generare confusione. Si ritiene, tuttavia, che si tratti di una precisazione volta a rafforzare la sospensione a tutte le fasi del contenzioso tributario, verosimilmente in ragione dei casi di mediazione per i quali si sarebbe potuto sostenere (ancorché in modo discutibile) che il "procedimento" non fosse stato avviato. Inoltre, in passato si è posto il dubbio se ai fini tributari, il «procedimento giudiziale» iniziasse dalla costituzione in giudizio ovvero sin dalla notifica dell'impugnazione. In questo caso, quindi, non vi è dubbio che anche per la notifica del ricorso agli Uffici si potranno considerare i termini più lunghi. termini sospesi, due misure Vi è poi un'ulteriore questione. In un'altra norma viene disciplinata la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e anche di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ciò comporta che mentre il contribuente ha la sospensione dei termini fino al 15 aprile, gli uffici fino al 31 maggio 2020. Fermo restando il dubbio della costituzionalità di una così evidente differenziazione dei termini processuali, in concreto potrebbe verificarsi che, in presenza della medesima sentenza di primo o di secondo grado da impugnare, per il contribuente i termini (perentori) decorrono dal 16 aprile, per gli uffici dal 1° giugno (ben 45 giorni dopo). Il decreto ha previsto (articolo 83) un rinvio d'ufficio di tutte le udienze dopo il 15 aprile 2020. Con riferimento al processo tributario, tale rinvio riguarda sia le udienze di merito, sia le cautelari (richiesta sospensione del pagamento di una parte di quanto preteso nelle more del giudizio). Tale previsione va coordinata con la sospensione prevista per gli atti affidati all'agente della riscossione: il decreto, infatti, per cartelle di pagamento e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione (articolo 68) dispone una sospensione dei versamenti scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i quali si dovranno effettuare entro fine giugno in unica soluzione. In tale contesto, va però segnalato che l'udienza di sospensiva potrebbe essere fissata anche in data successiva, a seconda dei tempi della commissione competente. Ne consegue che, nelle more della fissazione dell'udienza cautelare, il contribuente dovrà versare il dovuto ovvero richiedere una rateazione delle somme.

i dubbi principali

Manca il coordinamento Per l'attività degli uffici la sospensone vale sino al 31 maggio, mentre per i contribuenti i termini sono differiti solo sino al 15 aprile: questo crea una differenza a favore dell'ufficio per impugnare una sentenza di primo o secondo grado Le date Le modalità di calcolo dei giorni disospensione dovrebbero essere simili a quelli della sospensione feriale ma, stando al testo della norma, sembra che, se un atto risultasse notificato tra il 9 marzo e il 15 aprile, il calcolo dei giorni per poporre ricorso partirebbe dal 16 aprile. Ma un chiarimento ufficiale su questo aspetto è indispensabile.
 
Il Sole 24 Ore Dossier -
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Diritto civile

Recupero crediti, risarcimento danni, contrattualistica, equa riparazione, responsabilità civile e professionale, tutela del possesso e proprietà, riscatto e prelazione, tutela del marchio e dei modelli

Diritto penale

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Diritto di famiglia e minorile

Separazioni, divorzi, divisione dei beni, successioni, donazioni,amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, affido, adozione, potestà genitoriale, disconoscimento e riconoscimento di paternità.

Diritto bancario e finanziario

Lo Studio è particolarmente attento alla consulenza nella fase pre-contenziosa, quando la definizione di una giusta strategia può consentire al cliente di risparmiare i tempi e i costi di un processo.

Diritto societario e commerciale

L’attività prestata dai professionisti spazia dall’affiancamento nella redazione di specifiche clausole contrattuali alla assistenza in operazioni commerciali strategiche.

Diritto fallimentare

La gestione della crisi d’impresa nell’ambito di procedure concorsuali può contare su professionisti esperti che garantiscono al cliente una profonda e aggiornata competenza in materia, anche assumendo il ruolo di Commissario o Curatore.

Ristrutturazione del debito

La consolidata esperienza nelle operazioni di banking, di finanza straordinaria e distressed M&A permette inoltre allo Studio di sviluppare soluzioni di ristrutturazione del debito anche per fondi di investimento o altri soggetti interessati a investire nel mercato della crisi d’impresa.

Fusioni e acquisiszioni

L’integrazione con le altre aree di competenza dello Studio consente al dipartimento di garantire una consulenza ai livelli più alti su ogni aspetto connesso a fusioni e acquisizioni societarie, con speciale attenzione alle esigenze e agli obiettivi del cliente.

Private equity

Il team assiste, anche su base continuativa, fondi di private equity e private debt in operazioni di acquisizione di partecipazioni di maggioranza e minoranza, leveraged buy-out e buy-in, distressed debt.

Assistenza legale personalizzata

Lo Studio Legale Galeota si occupa di consulenza e di contenzioso giudiziale e stragiudiziale con specifica competenza nel campo del diritto civile, penale ed internazionale. L’obiettivo che ci ha sempre caratterizzati è quello di competere nel mercato dei servizi legali fornendo elevata qualità e risultati coniugando preparazione e costante aggiornamento, garantendo un contatto diretto con la clientela, al fine di consentire uno stretto legame tra il professionista ed il cliente. L’Avv. Giacomo Galeota, iscritto all’ordine degli Avvocati del Tribunale di Fermo, esercita la propria attività presso tutti gli uffici giudiziari delle Marche.

Competenze diversificate, in più settori del diritto

La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.

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