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Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
Nota del Dott. Basso Andrea
Con la sentenza emessa in data 22/07/2021 e sotto allegata, il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità del Comune del capoluogo partenopeo per i danni cagionati ad una signora di 66 anni da un tombino posto su una strada comunale, condannando l’ente al risarcimento del danno patito dall'attrice.
In particolare, nel giugno 2014, una signora di 66 anni, mentre stava percorrendo a piedi Via Rossetti a Napoli, è inciampata su di un tombino mal posizionato e rialzato rispetto al livello stradale, in assenza di cartelli che ne segnalassero la pericolosità per i pedoni e gli utenti della strada.
A seguito della caduta, la donna veniva trasportata presso l'Ospedale “Fatebenefratelli” di Napoli, dove i sanitari le diagnosticavano la frattura “pluriframmentata sotto-olecranica sinistra capitello radiale”.
La donna ha dunque citato in giudizio il Comune di Napoli, ente proprietario e custode del tratto di strada ove si è verificato l'accaduto, evocandone la responsabilità per il verificarsi del sinistro ai sensi dell'art. 2051 c.c. Dal canto suo, il Comune, si è costituito in giudizio negando ogni responsabilità ed eccependo la condotta imprudente della danneggiata, idonea ad integrare l'esimente del caso fortuito o, quanto meno, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Nel proprio iter decisorio, il Tribunale napoletano ha ribadito in primo luogo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui le amministrazioni pubbliche possono essere condannate ai sensi dell'art. 2051 c.c. anche nell'ipotesi in cui la cosa da cui derivi il danno lamentato sia molto estesa, come appunto nel caso delle strade pubbliche. Sostiene infatti la Cassazione, già a partire dalla sentenza n. 28811/2008, che la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia ha carattere oggettivo e richiede solo la dimostrazione del legame eziologico tra cosa ed evento, al netto dell'eventuale comportamento colposo dell'ente o della oggettiva pericolosità della cosa stessa.
Da ciò discende che, una volta che l'attore abbia provato che l'evento dannoso sia stato originato dalla cosa posta in custodia, sarà l’ente convenuto a dover dimostrare la sussistenza del caso fortuito, al fine di sottrarsi all'addebito di responsabilità.
Ebbene, nel caso di specie, il Comune non ha fornito alcuna prova in tal senso ed anzi, ad avviso dell'organo giudicante, la scarsa manutenzione della pavimentazione stradale effettuata dall'ente, rendeva assolutamente prevedibile il verificarsi della situazione di pericolo, dovendosi conseguentemente escludere il caso fortuito, il quale, per sua stessa natura, è imprevedibile ed eccezionale.
Tuttavia, la pronuncia in commento ha diversi aspetti che meritano particolare considerazione.
Prosegue infatti il Tribunale affermando che il comportamento della donna non è configurabile come negligente e, pertanto, è inidoneo ad interrompere il legame causale tra la pericolosità del bene in custodia e l'evento dannoso.
A ben vedere, il giudicante ha precisato che la condotta dell'attrice non può ritenersi negligente o imprevedibile, in quanto la donna ha semplicemente camminato lungo la pubblica via, ponendo in essere una condotta pienamente prevedibile e che non integra un utilizzo abnorme della cosa.
Anzi, le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio hanno confermato che la donna è inciampata su una sconnessione della sede stradale non visibile e perciò, anche utilizzando la massima diligenza nel camminare, la stessa non avrebbe avuto modo di avvedersi della sconnessione, né tanto meno della sua pericolosità.
Sotto questo profilo, è poi necessario considerare anche l'età della signora, in quanto la diligenza e l'attenzione richieste dall'ordinamento nei giudizi risarcitori di questo genere, si riduce al crescere dell'età del danneggiato.
Al riguardo, viene infatti riferito che la signora, al momento della caduta, aveva 66 anni e tale circostanza assume un ruolo decisivo nel caso di specie, in quanto la visibilità e la pericolosità degli ostacoli sulla sede stradale sono più difficilmente percepibili dalle persone anziane rispetto ai soggetti di giovane età.
A ciò va aggiunto che, nella fattispecie, la sconnessione era costituita da un tombino posto in leggero dislivello rispetto alle sede stradale e dello stesso colore dell'asfalto del marciapiede.
Dunque, la sconnessione che ha originato la caduta è stata ritenuta non immediatamente percepibile dalla persona anziana, di tal che, ad avviso del Giudice, quest'ultima ha utilizzato nella circostanza la diligenza necessaria a percorrere la pubblica via. Ciò vale ad escludere ogni concorso colposo dell'attrice nel verificarsi dell'evento lesivo.
Accertata la responsabilità dell'ente sotto il profilo dell'an, il Giudice si è soffermato sulla quantificazione della pretesa risarcitoria avanzata e, preso atto delle risultanze della C.T.U. disposta in giudizio, ha fatto applicazione delle Tabelle di Milano, nella versione del 2021, utilizzate in maniera maggioritaria quale parametro para-normativo di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale per le lesioni dell'integrità psico-fisica.
Accogliendo integralmente la domanda attorea per le ragioni sopra esposte, il Tribunale ha dunque condannato il Comune di Napoli a risarcire la somma di € 18.988,43 in favore della signora, con ulteriore condanna per l'ente al pagamento delle spese legali e della consulenza tecnica d'ufficio.
La pronuncia esaminata, pur inserita nel consolidato solco della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati da cose in custodia, merita particolare attenzione in quanto mette in relazione l'età del danneggiato con la sua capacità di comportarsi diligentemente nel percorrere la via pubblica e di percepire le insidie in essa contenute.
Staremo a vedere se il predetto arresto rimarrà un unicum estemporaneo o se le sempre peggiori condizioni delle strade pubbliche suggeriranno agli organi giudicanti un approccio più favorevole agli utenti della strada.
In allegato il testo della sentenza del Tribunale di Napoli
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Giacomo Galeota
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