Studio Legale Avv. Giacomo Galeota

Chat e telefonate continue con l’amante sono motivo di addebito della separazione

Chat e telefonate continue con l’amante sono motivo di addebito della separazione

Giacomo Galeota Giacomo Galeota • Pubblicato il 08 gennaio 2024

La Cassazione ribadisce che chat, mail e telefonate continue con l’amante costituiscono violazione degli obblighi coniugali, quando ledono la dignità dell’altro coniuge, tenuto conto delle concrete modalità di realizzazione dell’infedeltà e dell’ambiente in cui i coniugi vivono.

Giacomo Galeota
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Avvocato
Mi dedico all'attività professionale di Avvocato e, al contempo, all'attività divulgativa e formativa, pubblicando articoli e approfondimenti in materia di risarcimento danni, responsabilità civile, diritto penale e diritto di famiglia, partecipando ad eventi e corsi, organizzati in tutto il territorio nazionale, su tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e sulle questioni di maggior interesse riguardanti il rapporto tra diritto e mondo del web e delle nuove tecnologie.
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Nota del Dott. Basso Andrea

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8750/2022 sotto allegata, è tornata ad occuparsi dell’addebito della separazione coniugale in presenza di relazioni extraconiugali portate avanti anche a mezzo d messaggi, chat e lunghe conversazioni al telefono.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza del marzo 2020, aveva disposto la separazione di due coniugi, addebitando la separazione alla moglie e stabilendo che i due figli minori della coppia venissero affidati in via condivisa con collocazione prevalente presso la madre, e con l’obbligo, per il padre, di versare un mantenimento pari ad €500,00 mensili.

Tale sentenza veniva impugnata dalla coniuge presso la Corte d’Appello dorica, ma il gravame veniva rigettato, con conferma dell’addebito, in quanto le risultanze processuali avevano evidenziato la relazione extraconiugale della donna con un cittadino algerino, instaurata già a partire dal 2014, come dimostrato, tra l’altro, dalle dichiarazioni di una delle figlie alle insegnati e dall’individuazione di una casa in affitti ove i due avrebbero convissuto, con tanto di cauzione già versata.

La donna ha dunque deciso di adire la Corte di Cassazione, con ricorso articolato in due motivi.

Con il primo motivo, si contestava che, in sede di separazione, non era stato adeguatamente considerato che il marito della donna era solito abusare di sostanze alcoliche, con conseguenti minacce e violenze alla moglie, come emerso nel decreto emesso in un procedimento penale iniziato nel 2013 e dalle ammissioni dell’uomo ai servizi sociali nell’ambito di un procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni.

Tuttavia, tale motivo è stato ritenuto inammissibile dalla Corte, in primo luogo perché le critiche mosse dalla ricorrente erano inadeguate e non sufficienti a fondare il ricorso per Cassazione ex art. 366 comma 1 numero 3 c.p.c. Peraltro, nel merito, il provvedimento impugnato riferiva che l’uomo era stato assolto in sede penale dalle accuse, oltre al fatto che la crisi coniugale era difficilmente collocabile a partire dal 2013, come sostenuto dalla ricorrente, in quanto, in quello stesso anno, la coppia aveva celebrato il matrimonio religioso, oltre a quello civile già contratto in precedenza.

Con il secondo motivo, si contestava che la violazione dell’obbligo di fedeltà attribuita alla donna potesse fondarsi sulla corrispondenza via mail e chat avuta con un altro soggetto, in quanto l’adulterio presuppone una relazione affettiva reale, caratterizzata da incontri ed effusioni che nella fattispecie non vi erano stati.

Gli ermellini hanno ritenuto le argomentazioni della ricorrente infondate, oltre che inammissibili. Infatti, oltre a non potersi considerare come vera e propria violazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., quanto sostenuto da controparte è contrario ai principi espressi dalla Suprema Corte in tema di relazioni extraconiugali.

Nello specifico, con sentenza n. 21657/2017, la Cassazione ha affermato che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell’art. 151 c.c., quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti un’offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge”.

In altre parole, non è necessario che l’adulterio sia una relazione affettiva reale, ben potendo integrarne gli estremi anche un rapporto virtuale, purché di livello umiliante per l’altro coniuge.

Peraltro, la Corte ha ritenuto che anche l’infedeltà reale fosse stata provata oltre ogni dubbio, atteso che i giudici di appello hanno affermato che le risultanze processuali in atti suggerivano, in maniera chiara, l’esistenza della relazione extraconiugale già a partire dal 2014, come sopra esposto.

Alla luce di tutte le predette considerazioni, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando l’addebito della separazione come disposto dalla sentenza impugnata e condannando la donna al pagamento delle spese di giudizio.

 

In allegato, l’ordinanza della Cassazione n. 8750 del 15 febbraio 2022.

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