Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
I giudici milanesi e la Suprema Corte hanno esaminato due fattispecie parzialmente differenti, ma accomunate dalla natura mista delle proposte (continuazione aziendale accompagnata dalla liquidazione di beni non strategici), pervenendo alla stessa conclusione.
La questione riguarda alcuni aspetti interpretativi controversi, generatori di orientamenti giurisprudenziali diversi, con disparità in termini di riconoscimento del credito percentuale minimo per i chirografari, di attestazione specifica e nomina del liquidatore.
Le motivazioni
L'argometazioni seguite dal Tribunale di Milano e dalla Suprema Corte sono però differenti.
Nel primo caso, vi è una lettura anticipatoria dell'articolo 84 del Codice della crisi d'impresa, secondo il quale la continuità sussiste ogni qualvolta il piano preveda l'impiego per due anni di un numero di dipendenti almeno pari alla metà della media degli occupati dell'ultimo biennio. In altre parole, quando va tutelato il presidio occupazionale bisogna prescindere dalla verifica di quale sia il contributo prevalente della proposta, se proviene dalla componente di dismissione degli assets o dalla prosecuzione aziendale. E questo pur nel quadro generale delineato dallo stesso articolo 84, in cui il primo passaggio per definire la natura della continuità di una proposta è la prevalenza quantitativa del ricavato della stessa. Una condizione però derogabile per conservare un apprezzabile presidio occupazionale.
La Suprema Corte compie invece una lettura letterale dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, che non evoca alcun rapporto di prevalenza del ricavato della liquidazione di una parte dei beni rispetto a quanto ritraibile dalla continuità, ma fa riferimento alla cessione dei beni «non funzionali all'esercizio dell'impresa», implicitamente ritenendo che quelli funzionali siano invece destinati alla prosecuzione dell'attività aziendale.
Secondo la Cassazione non vi è spazio per ipotesi miste, non essendo contemplata una normativa "terza" rispetto alle due alternative esistenti, e dove sussista una prosecuzione d'impresa va sempre inquadrata nell'ambito della continuità. Viene dato rilievo - e questo pare l'elemento centrale della pronuncia - alla funzionalità dei beni impiegati nella continuità sotto il profilo della rilevanza imprenditoriale, intesa come effettiva continuazione di un'entità aziendale, e del rischio dell'imprenditore, che si mette in gioco per proporre un miglior soddisfacimento dei creditori.
Le divergenze
La Cassazione pare dunque chiudere il dibattito giurisprudenziale (per le principali posizioni si veda: quotidianodiritto.ilsole24ore.com), ascrivendo gli orientamenti di alcuni giudici di merito (i tribunali di Ravenna e Monza, tra fine 2017 ed inizio 2018, avevano collegato in modo inequivocabile la continuità alla prevalenza dei flussi di cassa alla stessa riconducibili come fonte di soddisfacimento dei creditori), ancorati alla verifica della prevalenza quantitativa del ricavato, al tentativo di creare un argine agli abusi verificatisi successivamente all'eliminazione del rispetto di una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori per le fattispecie di continuità, a seguito della quale si sono spesso palesate proposte velleitarie, con prosecuzioni aziendali di facciata, non supportate da una reale funzionalità economica.
Secondo il Giudice di Pace di Torino, l’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati
La Cassazione chiarisce che i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti solo se entrambi genitori non hanno i mezzi economici sufficienti
Secondo il Tribunale di Prato, il diritto all’incolumità personale prevale su quello alla riservatezza, se non si viene ripresi nell’ambito della propria vita privata
Per la Cassazione, il diritto all’assegno divorzile può venir meno quando chi lo richiede abbia un relazione pluriennale con un altro partner, anche senza coabitazione
Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Giacomo Galeota
Avvocato penalista civilista
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
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