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Facciamo chiarezza con un quadro di sintesi per LIA Law In Action dell'Avv. Francesca Serretti Gattoni in tema di premio di cento euro ai lavoratori dipendenti.
Da diversi giorni riecheggia nelle orecchie dei dipendenti, pubblici e privati, che nel mese di marzo hanno continuato a lavorare nella propria sede di lavoro, la notizia che nella relativa busta paga riceveranno un "premio" pari ad € 100 netti in aggiunta alla retribuzione.
Ma facciamo chiarezza.
Va subito detto che non necessariamente il premio deve essere erogato nel mese di aprile 2020, potendo il datore di lavoro scegliere di erogarlo entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Il D.L. c.d. "Cura-Italia" n. 18/2020 (pubblicato in G.U. n. 70 del 17/03/2020) è il secondo provvedimento che segue a ruota il suo antecedente (il D.L. n. 9/2020) all'art. 63 (Premio ai lavoratori dipendenti) prevede che,
"1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".
Dalla lettura della norma sopra menzionata, emerge subito che con molta probabilità non tutti riceveranno la cifra esatta di € 100 netti, somma che, in ogni caso, non concorre alla formazione del reddito. Ciò in quanto i € 100 vanno calcolati sulle giornate effettivamente svolte sul luogo di lavoro.
La proporzione segue la ratio legis del decreto-legge in questione, fondata sul riconoscimento di una ricompensa - un "premio" appunto - per il disagio ed il conseguente rischio di esposizione al virus (Covid-19) vissuto dai lavoratori che hanno prestato attività lavorativa fisicamente all'interno dell'azienda (anche part-time) nel mese di marzo 2020.
E' chiaro che, in tale logica, sono esclusi dal beneficio i lavoratori che hanno continuato a lavorare da casa, ovverosia con la modalità dello smart working - o lavoro agile -, né si computano i giorni di malattia, di ferie e a tutte le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni di cui i dipendenti hanno beneficiato nell'arco del mese di marzo.
Sarà, poi, necessaria per il lavoratore - specie se assunto nel corso dell'anno 2019 o nel 2020 - fornire al proprio datore di lavoro una sorta di autocertificazione che attesti il requisito reddituale richiesto dalla norma.
Il premio spetta, infatti, solo a titolari di redditi da lavoro dipendente (assoggettati a tassazione progressiva IRPEF; cfr. Circolare Agenzia Entrate n. 8/E del 2020), che nell'anno 2019 non superino il reddito complessivo di € 40.000.
Ad oggi, il premio in questione è un "una tantum" riconosciuto ai dipendenti per il mese di marzo, ma si auspica che la medesima norma venga replicata in un successivo D.L. anche per il corrente mese di aprile.
Fonte: https://www.studiocataldi.it
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