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Nota del Dott. Basso Andrea
Il Tribunale di Fermo, con provvedimento emesso in data 25/02/2021, ha sospeso la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo notificato da un Istituto di credito ad un proprio cliente e alla moglie, entrambi assistiti dall'Avv. Giacomo Galeota.
Con l'intimazione di pagamento, l'ente creditizio aveva richiesto di provvedere immediatamente al saldo della somma complessiva di € 110.000,00 circa, relativa sia alle rate insolute del mutuo sia al saldo debitore del conto corrente che lo stesso aveva stipulato con la banca, oltre agli interessi previsti per i due diversi rapporti contrattuali. Con lo stesso decreto ingiuntivo, la banca aveva intimato, in forza di fideiussione cd. omnibus, il pagamento delle predette somme, sino alla concorrenza di € 50.000,00, anche alla moglie del cliente, che aveva prestato garanzia per il mutuo sottoscritto dal marito.
Dopo aver ricevuto l'incarico di difendere i coniugi, l'Avv. Galeota ha dunque proposto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Fermo, deducendo l'applicazione di interessi usurari sia nel mutuo, viziato da usura ab origine, sia nel conto corrente, poiché, in base alle risultanze di una elaborato econometrico redatto dal perito di parte, emergeva che in entrambi i contratti i tassi di interesse applicati risultavano essere superiori al tasso soglia fissato dalla Banca d'Italia per il periodo ed il tipo di contratto di riferimento.
Inoltre, sosteneva il legale che la fideiussione sottoscritta dalla signora, azionata dalla banca quale titolo per richiedere alla stessa il pagamento delle somme, sino all'importo di € 50.000,00, fosse nulla, in quanto redatta in conformità al modello cd. omnibus, predisposto dall'ABI e dichiarato dalla Corte di Cassazione contrario al divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2 della L. 287/1990.
In particolare, le clausole n. 2 (clausola cd. di reviviscenza) 6 ( clausola cd. di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola cd. di insensibilità ai vizi del titolo) di cui al modello di fideiussione predisposto dall'ABI, presenti anche nella fideiussione in discorso, sono contrarie alla disciplina anticoncorrenziale, come riconosciuto da copiosa giurisprudenza di merito e soprattutto dalla circolare n. 55/2005 della Banca d'Italia. Conseguentemente, anche la fideiussione azionata dalla banca nei confronti della donna deve essere dichiarata nulla e potrà essere, eventualmente, escussa dall'ente solo dopo che questo si sia rivalso sulle garanzie reali del contratto di mutuo.
A fronte di tali argomentazioni, il Giudice adito, ritenuto che “nella giurisprudenza di merito si registra già l'orientamento che, in adesione alla detta pronuncia (Cassazione, sentenza n. 29810/2017 ndr), ritiene nulla la fideiussione omnibus e non già le singole clausole per violazione della normativa sulla libera concorrenza, attuata nelle fideiussioni omnibus con la generalizzata adozione delle clausole di reviviscenza, sopravvenienza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.” e che quindi “la questione sollevata si profila meritevole di un più approfondito esame e che pertanto la pretesa creditoria come avanzata in via monitoria va prudenzialmente valutata”, ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo notificato dalla banca ai coniugi, accogliendo le ragioni dei debitori.
Con il medesimo provvedimento il giudice ha accolto altresì un'eccezione di rito sollevata dall'Avv. Galeota, ed ha invitato la banca ad instaurare la procedura di mediazione obbligatoria relativamente al rapporto di conto corrente, atteso che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta senza esperire, preliminarmente, il tentativo di mediazione previsto quale condizione di procedibilità di qualsiasi domanda in materia di contratti bancari ai sensi del D.L. 28/2010.
La pronuncia ha dunque mostrato la fondatezza dell'opposizione promossa dall'Avv. Galeota, di tal che il legale ha evitato ai propri assistiti il pagamento immediato della somma di cui al decreto ingiuntivo notificato.
In allegato il testo del provvedimento
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Giacomo Galeota
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Giacomo Galeota
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