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Nota del Dott. Andrea Basso
La Cassazione, con ordinanza n. 35192 pubblicata il 30 Novembre 2022 e sotto allegata, si è pronunciata sull'idoneità di un assegno bancario postdatato a costituire titolo esecutivo.
La vicenda in esame inizia nell'anno 2011, quando è stata instaurata una procedura esecutiva nei confronti di un uomo, fondata sul titolo costituito da un assegno bancario. Il debitore aveva presentato opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Macerata, affermando che tale assegno era stato emesso a garanzia dell'adempimento di una precedente obbligazione e con una data successiva a quella di emissione.
Il Tribunale di Macerata aveva rigettato l'opposizione, confermando l'idoneità dell'assegno a costituire titolo esecutivo, specie qualora venga presentato all'incasso in data successiva a quella indicata nel titolo stesso.
Il debitore ha impugnato tale statuizione presso la Corte d'appello di Ancona, la quale, tuttavia, ha confermato la decisione di primo grado, condividendone le affermazioni.
Avverso tale decisione, è stata adita la Corte di Cassazione, con ricorso articolato in due motivi.
Con il primo motivo, il debitore ha lamentato l'errore dei giudici di merito nel ritenere che un assegno postdatato possa costituire valido titolo esecutivo, mentre con l'altro motivo, è stata contestata la decisione della Corte d'appello, la quale aveva erroneamente ritenuto che non vi fosse prova della datio in solutum invocata dal ricorrente, malgrado controparte non avesse mai contestato l'esistenza di una causa di estinzione dell'obbligazione.
Quest’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto, da un lato, il ricorrente non ha descritto i termini in cui controparte ha contestato in primo grado l'eccezione di estinzione dell'obbligazione e, dall'altro, l'aver stabilito l'esistenza di una prova della datio in solutum, costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità.
Ad ogni buon conto, l'argomento di maggior interesse è quello dedotto nel primo motivo, che la Corte ha dichiarato fondato, a modifica delle decisioni di primo e secondo grado.
Partendo dalla legge, gli Ermellini hanno infatti rilevato che, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 642/1972, l'assegno bancario ha efficacia di titolo esecutivo solo se “regolarmente bollato sin dall'origine” e lo stesso ha funzione analoga a quella del vaglia cambiario, in quanto costituisce promessa di pagamento.
Perciò, l'assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo “solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l'imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. "pagherò" cambiari“.
La decisione della Corte d'appello è così da ritenersi erronea, in quanto, oltre a ritenere come valido titolo esecutivo un assegno bancario presentato all'incasso in data successiva a quella indicata nel titolo, non è stata accertata la regolarità fiscale sin dall'origine, che costituisce presupposto essenziale dell'efficacia esecutiva dell'assegno.
A ben vedere, proseguono gli Ermellini, se l'assegno è fiscalmente irregolare sin dall'inizio, la sua efficacia esecutiva è incompatibile con la postdatazione.
In forza di tali argomentazioni, peraltro compatibili con le pronunce della Cassazione richiamate nella decisione impugnata, la Suprema Corte ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza sul punto, rinviando alla Corte d'appello dorica per il riesame dell'appello, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “l'assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell'emissione, sia stata per esso assolta l'imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall'art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 64 7 / 72"; è, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l'incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata".
Dunque, la Corte d'appello di Ancona sarà chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla vicenda in base alle indicazioni fornite dalla Cassazione, con l’ulteriore compito di decidere sulle spese del giudizio di legittimità.
In allegato, l'ordinanza della Cassazione n. 35192 del 30/11/2022.
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Giacomo Galeota
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