Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al decreto legge ponte che prevede, a partire dal 1° luglio 2021, l’assegno unico universale per i figli minori, in attesa che nel 2022 l’intero sistema entri a pieno regime.
Con la legge delega n. 46/2021, entrata in vigore il 24 aprile 2021, il Governo era stato delegato ad intervenire in maniera decisa sull’assegno familiare, con l’obiettivo dichiarato di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, specialmente quella femminile.
Per tali scopi, l’articolo 1 della predetta legge ha delegato il Governo “ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
Le linee guida della misura, già individuate con la legge delega, sono state definite nel Decreto Legge n. 79/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 giugno 2021 e successivamente modificato dalle Camere, grazie al quale è stata confermata l’entrata in vigore del regime nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2021.
Il contenuto della misura
L’articolo 1 del d.l. 79 prevede che le famiglie che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. 69/1988, convertito il l. 153/1988, possano beneficiare, a partire dal 1 luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che già al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea, (anche di un suo familiare), possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
3) domicilio e residenza in Italia, con figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Inoltre, il nucleo familiare deve avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE non superiore ad € 50.000,00.
Qualora si sia in possesso di tutti i predetti requisiti, sarà possibile presentare la domanda in modalità telematica all’INPS oppure presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale, con le modalità indicate nella Circolare INPS n. 93 del 30/06/2021.
In ogni caso, la misura viene concessa a partire dal mese di presentazione della domanda, anche se, i nuclei familiari che faranno domanda entro il 30 settembre, avranno diritto alle mensilità arretrate a partire dal luglio 2021.
Tuttavia, va specificato che, nel corso dell’iter di approvazione della legge, il Senato ha apportato alcuni correttivi, riguardo alle modalità di erogazione dell’assegno, introducendo i seguenti correttivi: - l’assegno corrisposto dall’INPS va ripartito in pari misura tra i genitori, fatta salva l’ipotesi in cui il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente;
- in assenza dei genitori, l’assegno deve essere corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l’assegno viene erogato mediante accredito su conto corrente (bancario o postale) ovvero mediante bonifico domiciliato;
- nelle ipotesi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta al genitore affidatario mentre, nel caso di affidamento condiviso, l’assegno è ripartito in egual misura tra i genitori, fatto salvo, in entrambe le ipotesi, un diverso accordo tra questi ultimi.
L’importo dell’assegno unico
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 97/2021, l’importo dell’assegno viene determinato in base alla tabella allegata al D.L. 97/2021, che tiene conto sia del fatto che il nucleo familiare sia composto da più o meno di 3 figli, sia della fascia ISEE in cui rientra il reddito dell’intera famiglia. Inoltre, gli importi indicati in tabella vengono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta mentre, come disposto dal comma 3 dell’art. 3, l’assegno non concorre alla formazione del reddito a fini IRPEF.
Interessante è poi il regime previsto per le famiglie che beneficiano già del Reddito di cittadinanza e delle altre misure di sostegno.
L’assegno unico familiare è infatti compatibile con le misure in denaro a favore dei figli a carico, erogate dalle regioni o province autonome e dagli enti locali, nonché, con le misure indicate all’articolo 3 comma 1 lettere a) e b) della L n. 46/2021, ad eccezione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del D.L. 69/1988, convertito da L. 153/1988.
Inoltre, il beneficio in discorso è compatibile con il Reddito di cittadinanza, introdotto dalla L. 26/2019. In particolare, i nuclei familiari che già percepiscono il Reddito di cittadinanza, ricevono dall’INPS l’assegno unico familiare insieme al Rdc e con le stesse modalità di erogazione, anche se il legislatore ha previsto che l’importo dell’assegno unico non debba essere valutato ai fini del reddito familiare, che costituisce un parametro alla base del calcolo dell’importo del Reddito di cittadinanza.
Infine, il legislatore ha disposto che, nel periodo compreso tra il 01/07/2021 ed il 31/12/2021, tutti coloro che beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. 69/1988, abbiano diritto ad un incremento dell’importo riconosciuto, che sarà pari ad € 37,5 mensili per ciascun figlio per i nuclei massimo 2 figli e ad € 55 per ciascun figlio, qualora vi siano almeno 3 figli.
L’intervento del Governo è stato davvero ingente da un punto di vista finanziario, in quanto il nuovo assegno unico familiare costerà all’INPS, 1.580 milioni di euro, fino alla fine dell’anno, cui sommare i 30 milioni di euro stanziati per il potenziamento dei Centri di Assistenza Fiscale. A tali somme devono poi essere aggiunte le risorse stanziate per l’aumento dell’importo dell’assegno per il nucleo familiare, che costerà alle casse pubbliche altri 1.580 milioni di euro.
D’altro canto, è evidente che la crisi economica derivata dalla pandemia abbia colpito duramente le famiglie italiane, di tal che è auspicabile che l’intervento del Governo, per un importo complessivo superiore ai 3 miliardi di euro, sia in grado di garantire un sostegno immediato a chi, tra innumerevoli difficoltà, tenda di costruire una famiglia e dare un futuro ai propri figli.
Tale riforma va poi letta nell’ottica di una semplificazione degli aiuti alle famiglie, posto che, l’anno prossimo, potrebbero essere abolite misure quali l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il premio alla nascita, il fondo di sostegno alla natalità.
Secondo il Giudice di Pace di Torino, l’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati
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Secondo il Tribunale di Prato, il diritto all’incolumità personale prevale su quello alla riservatezza, se non si viene ripresi nell’ambito della propria vita privata
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Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Giacomo Galeota
Avvocato penalista civilista
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