Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
Nota del Dott. Andrea Basso
Con la sentenza n. 37974 depositata in data 22/10/2021 e sotto allegata, la Cassazione ha affermato che anche l’utilizzo di messaggi Whatsapp può integrare gli estremi del reato di molestie ex art. 660 c.p.
Nel febbraio 2020, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con rito abbreviato, ha condannato un uomo alla pena di € 200,00 di ammenda per il reato di molestie ex art. 660 c.p., in quanto era stato accertato che l’imputato, nel febbraio 2015, aveva recato disturbo ad una donna, agente di Polizia Municipale, inviandole numerosi messaggi sul proprio telefono cellulare. Il G.U.P. aveva ravvisato anche le aggravanti comuni ex art. 61 n. 1 e 2 c.p., in quanto il reato di molestie era stato commesso per un biasimevole motivo, ovvero quello di precostituirsi versioni di comodo da fornire all’autorità giudiziaria nell’ambito di un altro procedimento penale, nel quale l’uomo risultava imputato per i reati di abuso di ufficio e falso in atto pubblico.
L’uomo ha dunque presentato ricorso in Cassazione avverso tale sentenza, lamentando l’inapplicabilità del reato di molestie nella fattispecie, atteso che i messaggi inviati con gli attuali sistemi di messaggistica istantanea non hanno carattere invasivo, perché il destinatario può sottrarvisi bloccando l’utente sgradito, senza compromettere il pieno utilizzo del proprio telefono. Tale caratteristica sarebbe perciò estranea alle ragioni di tutela penale di cui al reato in esame.
Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rigettato le eccezioni del ricorrente, dichiarando infondato il ricorso.
Gli Ermellini, nel proprio iter logico, sono partiti dalla considerazione secondo cui la materiale commissione dei fatti da parte dell’imputato non è in discussione, in quanto l’uomo non ha mai negato di aver inviato numerosi sms e messaggi Whatsapp alla persona offesa, anche in orari serali e notturni, per oltre una settimana.
La necessità era dunque quella di verificare se tale condotta potesse essere riconducibile al reato di molestie ex art. 660 c.p.
In proposito, è stato preliminarmente precisato che la fattispecie criminosa in discorso ha quale finalità principale quella di “tutelare la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione. L'interesse privato individuale riceve una protezione soltanto riflessa e la tutela penale è accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate”.
La molestia è dunque costituita “dall’interferenza non accetta che altera dolosamente, fastidiosamente o importunamente, in modo immediato o mediato, lo stato psichico di una persona” mentre l’atto è molesto quando, oltre a risultare sgradito a chi lo riceve, è ispirato da motivo biasimevole, ovvero riprovevole, o è petulante, ossia pressante ed indiscreto, idoneo ad interferire nella sfera privata di altri attraverso una condotta fastidiosamente insistente e invadente.
Per quanto riguarda invece la commissione del reato a mezzo del telefono, tale strumento assume rilevanza “proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico; la comunicazione telefonica comporta, infatti, una immediata interazione tra il chiamante e il chiamato e una diretta intrusione del primo nella sfera delle attività del secondo”.
Ebbene, già a partire dalla sentenza n. 36779 del 27/09/2011 cd. “Ballarino” in tema di molestie a mezzo della posta elettronica, gli Ermellini hanno equiparato il termine “telefono” contenuto nella norma in esame a qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza che lo stesso abbia possibilità di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
La Corte ha dato così centralità al carattere invasivo della comunicazione non vocale, circoscrivendo l’esito della condotta penalmente rilevante nella percezione obbligata, da parte del destinatario, del ripetuto avvertimento acustico, che può rivelarsi molesto, proprio come i continui squilli telefonici, in quanto idoneo a determinare una significativa intrusione nell’altrui sfera personale, ingenerata dall’attività di comunicazione in sé, a prescindere dal contenuto del messaggio.
Ciò che rileva è dunque il carattere invasivo della comunicazione non vocale, rappresentato dalla percezione immediata che il destinatario ha dell’arrivo del messaggio tramite il relativo avvertimento acustico. Se a ciò aggiungiamo l’ulteriore profilo di invasività, costituito dalla percezione immediata e diretta del contenuto del messaggio attraverso l'anteprima di testo che compare sulla schermata di blocco, ne deriva che la distinzione tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (sms) è ormai insussistente, atteso che entrambi possono realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente.
Sotto un diverso profilo, la possibilità di bloccare il destinatario del messaggio non è decisiva per escludere l’invasività, in quanto analoghe modalità sono previste anche per evitare la ricezione degli sms sgraditi, nonché delle chiamate telefoniche provenienti da un'utenza sgradita, sia per il telefono fisso che per il cellulare. Peraltro, il reato di molestie è diretto a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l'offesa alla quiete privata e non alla libertà di comunicazione del destinatario dell'atto molesto o di disturbo.
Perciò, ad avviso della Corte, “ciò che rileva è l'invasività in sè del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità per quest'ultimo di interrompere l'azione perturbatrice, già subita e avvertita come tale, ovvero di prevenirne la reiterazione, escludendo il contatto o l'utenza sgradita senza nocumento della propria libertà di comunicazione”.
Nella fattispecie in esame, la condotta dell’imputato è stata dunque valutata come pressante, indiscreta, impertinente, ovverosia petulante, e ogni eventuale reciprocità o ritorsione delle molestie è stata esclusa in modo deciso, posto che la donna si era limitata ad inviare messaggi di risposta, sia pure utilizzando espressioni colorite, solo a seguito delle sollecitazioni e importune richieste dell’imputato.
L’impugnata sentenza del G.U.P. di Palermo è pertanto corretta, in quanto, nel caso di specie, i messaggi Whatsapp e gli sms, inviati in modo reiterato anche in orari serali e notturni, hanno determinato un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana della ricevente.
Al riguardo, neppure può sostenersi che l’imputato non si sia avveduto dell'oggettivo disturbo arrecato e della inutile petulanza del suo agire, dal momento che la donna aveva esortato lo stesso ad interrompere tali atteggiamenti.
Considerato che, nel reato di molestie, la petulanza costituisce una modalità della condotta prima ancora che un atteggiamento soggettivo, qualora la condotta risulti obiettivamente petulante, ovvero fastidiosamente insistente e invadente, è sufficiente ad integrare il reato la circostanza che l'agente sia consapevole di tale suo modo di fare, a nulla rilevando la pulsione che lo muove.
Per tutte queste ragioni, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che è stata rideterminata in Euro 150 di ammenda, mentre la condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile è stata esclusa dai giudici di legittimità, poiché, tale pronuncia è illegittima quando nella sentenza di primo grado sia stata rilevata e dichiarata l’estinzione del reato precedentemente intervenuta.
In allegato il testo della sentenza n. 37974 del 22 ottobre 2021 emessa dalla Cassazione
Secondo il Giudice di Pace di Torino, l’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati
La Cassazione chiarisce che i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti solo se entrambi genitori non hanno i mezzi economici sufficienti
Secondo il Tribunale di Prato, il diritto all’incolumità personale prevale su quello alla riservatezza, se non si viene ripresi nell’ambito della propria vita privata
Per la Cassazione, il diritto all’assegno divorzile può venir meno quando chi lo richiede abbia un relazione pluriennale con un altro partner, anche senza coabitazione
Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Giacomo Galeota
Avvocato penalista civilista
Sono Giacomo Galeota avvocato e autore del sito che raccoglie le risorse, i consigli e i migliori strumenti per tutelarti in maniera efficace.
Lo Studio Legale Galeota sito in Porto Sant’Elpidio (FM) alla via Adige n. 113, si occupa di consulenza ed assistenza legale per imprese e privati con particolare attenzione alla responsabilità civile e penale anche in ambito internazionale con professionalità e competenza.
L’obiettivo che ha sempre caratterizzato la prestazione di servizi di assistenza, consulenza e patrocinio dello Studio Legale, è quello di competere nel mercato dei servizi legali, fornendo elevata qualità e risultati, coniugando preparazione e costante aggiornamento, e garantendo un contatto diretto con la clientela, al fine di consentire uno stretto legame tra il professionista ed il cliente.
Recupero crediti, risarcimento danni, contrattualistica, equa riparazione, responsabilità civile e professionale, tutela del possesso e proprietà, riscatto e prelazione, tutela del marchio e dei modelli
Per privati cittadini e imprese, nelle aree del diritto penale tradizionale, nonché nell’ambito del diritto penale minorile, del lavoro e dell’impresa in genere
Separazioni, divorzi, divisione dei beni, successioni, donazioni,amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, affido, adozione, potestà genitoriale, disconoscimento e riconoscimento di paternità.
Lo Studio è particolarmente attento alla consulenza nella fase pre-contenziosa, quando la definizione di una giusta strategia può consentire al cliente di risparmiare i tempi e i costi di un processo.
L’attività prestata dai professionisti spazia dall’affiancamento nella redazione di specifiche clausole contrattuali alla assistenza in operazioni commerciali strategiche.
La gestione della crisi d’impresa nell’ambito di procedure concorsuali può contare su professionisti esperti che garantiscono al cliente una profonda e aggiornata competenza in materia, anche assumendo il ruolo di Commissario o Curatore.
La consolidata esperienza nelle operazioni di banking, di finanza straordinaria e distressed M&A permette inoltre allo Studio di sviluppare soluzioni di ristrutturazione del debito anche per fondi di investimento o altri soggetti interessati a investire nel mercato della crisi d’impresa.
L’integrazione con le altre aree di competenza dello Studio consente al dipartimento di garantire una consulenza ai livelli più alti su ogni aspetto connesso a fusioni e acquisizioni societarie, con speciale attenzione alle esigenze e agli obiettivi del cliente.
Il team assiste, anche su base continuativa, fondi di private equity e private debt in operazioni di acquisizione di partecipazioni di maggioranza e minoranza, leveraged buy-out e buy-in, distressed debt.
Lo Studio Legale Galeota si occupa di consulenza e di contenzioso giudiziale e stragiudiziale con specifica competenza nel campo del diritto civile, penale ed internazionale. L’obiettivo che ci ha sempre caratterizzati è quello di competere nel mercato dei servizi legali fornendo elevata qualità e risultati coniugando preparazione e costante aggiornamento, garantendo un contatto diretto con la clientela, al fine di consentire uno stretto legame tra il professionista ed il cliente. L’Avv. Giacomo Galeota, iscritto all’ordine degli Avvocati del Tribunale di Fermo, esercita la propria attività presso tutti gli uffici giudiziari delle Marche.
La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
Giacomo Galeota
Avvocato penalista civilista
1. Risolvere facilmente questioni personali e professionali.
2. Tutti i servizi utili, le tecniche ed i metodi per risolvere in maniera rapida ed efficace.
3. Come ottenere più rimborsi e aumentare rapidamente la produttività.
Per ricevere in anteprima e le ultime notizie sui servizi online iscriviti alla newsletter: