Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
Nota dell'Avv. Andrea Basso
Ormai da qualche anno molti comuni italiani hanno installato, in corrispondenza degli incroci più trafficati, il cd. photored, ossia uno strumento elettronico che rileva il passaggio dei veicoli quando la luce del semaforo è rossa.
Nello specifico, il photored è un apparecchio che consente di rilevare e documentare il passaggio con il rosso da parte dei veicoli, immortalando l'eventuale infrazione attraverso scatti fotografici. Esso è composto da una serie di sensori, posizionati all'interno della sede stradale e situati in corrispondenza della linea bianca orizzontale di arresto del semaforo.
La diffusione di tale strumento si deve, senza dubbio, alla necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada in prossimità delle intersezioni regolate da luce semaforica, oltre che alla volontà di accertare eventuali infrazioni poste in essere dagli automobilisti, con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative.
Presupposto essenziale per la commercializzazione e l'installazione del photored è che l’apparecchio deve essere omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale si avvale di istituti specializzati per sottoporre questi strumenti a test, certificazioni, prove di funzionamento e collaudi su strada. Dopo l'installazione, l'omologazione deve essere eseguita con frequenza annuale.
Peraltro, lo stesso Ministero è tenuto a depositare e custodire un campione identico a quello che viene poi installato, in modo da poterlo mettere a disposizione dei funzionari e della magistratura, qualora sorgano contestazioni o controversie.
Per quanto attiene al funzionamento in senso stretto, il sistema, la cui presenza deve essere necessariamente presegnalata, entra in funzione solo nel momento in cui scatta la luce rossa semaforica, mentre il tempo che intercorre tra l'accensione della luce e l'attivazione del photored non è prestabilito e varia in base alle caratteristiche di ogni incrocio.
Come noto, l'art. 146, terzo comma, del Codice della Strada, prevede che: "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665". Oltre alla sanzione amministrativa, tale infrazione comporta la pena accessoria della decurtazione di n. 6 punti dalla patente di guida, da raddoppiarsi qualora l'infrazione sia stata commessa da un neopatentato, ovvero chi abbia conseguito la patente A o B da meno di tre anni.
Ebbene, per accertare l'infrazione a mezzo photored, la legge richiede che vengano scattate due fotografie: generalmente, la prima immortala il veicolo nel momento in cui attraversa i sensori posti prima della linea di arresto, mentre la seconda ritrae il passaggio del veicolo sul sensore presente dopo tale linea. Inoltre, è necessario che le foto in questione ritraggano sia la luce rossa del semaforo che il veicolo in transito.
Tuttavia, il passaggio con il semaforo rosso rilevato con il photored presenta alcune criticità.
Infatti, la luce rossa è sempre preceduta da quella gialla, la quale consente ancora il passaggio dei veicoli. Tenuto conto che la durata minima della luce gialla non è disciplinata dalla legge, è evidente che ciò ha notevole rilevanza nell'accertamento dell'infrazione sopra descritta.
Per tali ragioni, frequenti sono i ricorsi presentati dagli automobilisti avverso le sanzioni amministrative comminate con tale modalità, tanto che ciò ha consentito alla giurisprudenza di prendere posizione in materia, nel tentativo di colmare i vuoti del Legislatore.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha spesso ribadito il proprio orientamento in merito alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla: di recente, è stato riaffermato il principio secondo cui, in assenza di specifiche indicazioni normative, è la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 a disciplinare il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, tenuto conto che la durata della stessa deve essere pari ad almeno tre secondi “in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicché un intervallo superiore deve senz'altro ritenersi congruo (cfr., tra le altre, Cass. 1.9.2014 n. 18470; Cass. n. 11702/2017)."
Peraltro, i Giudici di Pace si pongono spesso in contrasto con la Cassazione, con la conseguenza che l'auspicabile uniformità decisionale è assai lontana.
Ogni decisione non potrà pertanto prescindere dall'esaminare la condotta di guida tenuta dall'automobilista nella fattispecie, come pure la pericolosità della situazione in concreto e le caratteristiche dell'incrocio regolato dal semaforo.
Al netto di ogni ulteriore considerazione, la conoscenza di queste indicazioni consente di tenere un comportamento più accorto nei pressi delle intersezioni regolate con tale apparecchio e di dare spunti utili a valutare la regolarità degli accertamenti effettuati.
Secondo il Giudice di Pace di Torino, l’accertamento delle violazioni al limite di velocità deve essere effettuato con strumenti omologati
La Cassazione chiarisce che i nonni sono tenuti al mantenimento dei nipoti solo se entrambi genitori non hanno i mezzi economici sufficienti
Secondo il Tribunale di Prato, il diritto all’incolumità personale prevale su quello alla riservatezza, se non si viene ripresi nell’ambito della propria vita privata
Per la Cassazione, il diritto all’assegno divorzile può venir meno quando chi lo richiede abbia un relazione pluriennale con un altro partner, anche senza coabitazione
Per la Suprema Corte, il diritto al mantenimento del figlio ultra-maggiorenne, non ancora laureato, viene escluso dal principio di autoresponsabilità
Giacomo Galeota
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