Per la Suprema Corte, il confine tra le due fattispecie di reato è costituito dalla fine della convivenza
Per il Tribunale di Ascoli Piceno, lasciare un anziano non autosufficiente nella propria casa integra gli estremi del reato di abbandono di incapace poiché lo espone a grave pericolo per la sua incolumità
Per la Corte di Giustizia UE, la parcella per la prestazione legale determinata in ore deve consentire al cliente di valutare il costo complessivo del contratto
Sostanziosi i ritocchi al pacchetto di misure sulla giustizia, volti a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali (v. Decreto Cura Italia: le misure sulla giustizia). Si rammenta che il D.L. Cura Italia ha disposto, in tutta Italia, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Il D.L. liquidità ha poi esteso tale termine all'11 maggio.
Il provvedimento, inoltre, ha previsto che, dal 16 aprile al 30 giugno, possano essere adottate dai capi degli uffici misure organizzative (compreso l'ulteriore rinvio delle udienze) volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari.
Specifiche disposizioni sono state introdotte per potenziare il processo telematico, anche penale, e per consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto, dalle indagini alle udienze di trattazione da remoto. Si tratta di conseguenze che avranno un forte impatto sull'attività degli avvocati.
Come noto, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., che "quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura". Attraverso la procura, dunque, la parte in causa investe il difensore della propria rappresentanza in giudizio (ius postulandi).
Per garantire il rispetto delle norme di distanziamento sociale emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il nuovo comma 20-ter introdotto all'art. 83 introduce una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili che potrà essere utilizzata fino alla cessazione delle misure emergenziali di distanziamento.
In pratica, il testo convertito in legge del Cura Italia prevede che la parte possa apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico che dovrà poi essere trasmesso al al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità.
La parte potrà inviare al difensore il suddetto documento analogico sottoscritto (presumibilmente un documento cartaceo scansionato) anche in copia informatica per immagine e utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, comprese email o strumenti di messaggistica istantanea (es. Whatsapp).
Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato dovrà certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura così compilata si considera apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.
Dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, il comma 11 dell'art. 83 del Cura Italia, prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la p.a. per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione. Ciò evidentemente potrà avvenire solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico.
In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale.
L'esame parlamentare ha introdotto all'art. 83 del D.L. Cura Italia un nuovo comma 11-bis, volto a consentire il processo telematico civile in Corte di Cassazione, dall'entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020.
Tale norma autorizza il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati in modalità telematica e l'assolvimento del contributo unificato attraverso mezzi telematici di pagamento, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche.
Sarà un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che provvederà ad accertare accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi.
Nel corso dell'esame in Parlamento sono stati aggiunti all'art. 83 i commi da 12-bis a 12-quinquies. Per effetto di tali norme si prevede che, dal 9 marzo al 30 giugno, si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti.
Il giudice comunicherà a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalità di collegamento. Spetterà ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, che parteciperanno all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
Qualora l'imputato/indagato si trovi agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.
Anche nella fase delle indagini preliminari viene consentito, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto. il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito.
Per quanto riguarda il processo penale telematico, si rammenta che il D.L. ha autorizzato tutti gli uffici giudiziari a utilizzare il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali, anche senza procedere alle preventive verifiche imposte dalla disciplina vigente.
Il decreto disciplina anche le modalità con cui si svolgeranno i procedimenti penali in Cassazione, disciplinando altresì la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell'art. 127 c.p.p.) e in pubblica udienza (ai sensi dell'art. 614 c.p.p.).
A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2020, tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene per tabulas.
Fonte: https://www.studiocataldi.it
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Giacomo Galeota
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La responsabilità civile rientra nella categoria più ampia delle responsabilità giuridiche. In particolare la locuzione ‘responsabilità civile’ ha un duplice significato: da un lato essa indica l’intero istituto composto dalle norme cui spetta il compito di individuare il soggetto tenuto a sopportare il costo della lesione ad un interesse altrui; dall’altro può essere considerata sinonimo della stessa obbligazione riparatoria imposta al soggetto responsabile.
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