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Nota del Dott. Andrea Basso
Con l'ordinanza n. 37752 del 01/12/2021 che si allega, la Corte di Cassazione ha espresso nuovamente un principio di diritto particolarmente significativo in tema di valenza probatoria del modulo di constatazione amichevole di incidente, nei giudizi per la responsabilità da sinistro stradale.
A seguito di un tamponamento subito da un autocarro, il conducente aveva citato dinanzi al Giudice di Pace il conducente dell’autocarro, la società proprietaria dello stesso e l'ente assicurativo designato dal Fondo di Garanzia per le Vittima della strada, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.
Nel giudizio, la nominata consulenza tecnica d'ufficio aveva mostrato che i danni riportati dal mezzo dell'attore erano incompatibili con la dinamica del sinistro dichiarata e, in particolare, con l'urto lamentato, e pertanto la domanda risarcitoria era stata rigettata.
Allo stesso modo, il Tribunale aveva respinto l'appello presentato avverso la sentenza di primo grado, escludendo di essere vincolato dal modulo di constatazione amichevole d'incidente redatto dalle parti ed allegato in atti.
Pertanto l'attore ha presentato ricorso per Cassazione, articolato in due motivi: nel primo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente sussunto il fatto accertato nella fattispecie normativa, mentre con il secondo si sosteneva che il giudice dell'appello avrebbe dovuto tenere conto della portata confessoria del CID sottoscritto, quanto meno nei confronti del conducente citato in giudizio.
Tuttavia la Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, rigettando l'intero gravame.
Ad avviso degli Ermellini infatti, non può non tenersi conto del principio di diritto già espresso nelle sentenze n. 15881/2013 e n. 8451/2019, da ritenersi oramai consolidato, secondo cui “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato” .
Ebbene, nel corso dei due gradi di giudizio, l'attività istruttoria svolta ha escluso la prova del fatto storico come dedotto dall'attore, stante la mancata corrispondenza dei punti d'urto sui veicoli coinvolti, come pure quella tra la dinamica descritta dall'attore e l'esame dei danni riportati.
Inoltre, la Corte ha affermato che la presunzione di colpa ex art. 2054 c.c. presuppone l'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere probatorio relativo al nesso causale tra la circolazione del veicolo e l'evento dannoso.
Dunque, in considerazione delle lacune probatorie emerse, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di controparte, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
In allegato, il testo dell'ordinanza n. 37752 del 01/12/2021 della Cassazione
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Giacomo Galeota
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