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Nota del Dott. Andrea Basso
Con la sentenza n. 37548 del 15 ottobre 2021 sotto allegata, la Cassazione Penale si è occupata del reato di omicidio stradale disciplinato dall'art. 589-bis del codice penale, ed in particolare della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Un ciclista ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale, che aveva comminato all'uomo, condannato per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis per aver causato un incidente stradale alla guida di una bicicletta, anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente per anni due, nonostante tale mezzo non richieda alcuna abilitazione alla guida.
Come noto, l'art. 589-bis c.p. prevede la reclusione da due a sette anni per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norma sulla disciplina della circolazione stradale. Nei commi successivi, la legge prevede incrementi di pena nelle ipotesi in cui il conducente del veicolo sia in stato di ebrezza o di alterazione psicofisica per aver assunto sostanze stupefacenti e in altre particolari ipotesi in cui la condotta di guida è contraria a particolari norme del codice della strada, quali ad esempio l'eccesso di velocità o il passaggio ad un incrocio col semaforo rosso.
In passato, la Corte aveva già avuto modo di precisare che la revoca della patente di guida è conseguenza automatica del reato ex art. 589-bis c.p. solo nelle ipotesi aggravate dei commi 2 e 3 del predetto articolo, mentre nelle altre ipotesi, il giudice può eventualmente disporre la sospensione della licenza di guida, valutando le circostanze del caso.
Ma la questione esaminata dalla pronuncia in discorso riguarda la possibilità di applicare la predetta sanzione accessoria anche a chi viaggia con mezzi per cui non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
Ebbene la Corte, prendendo le mosse dalla precedente sentenza a Sezioni Unite del 29 marzo 2002, nonché dalle sentenze n. 36580/2006 e n. 45669/2008, ha escluso l'applicabilità della sospensione della patente per chi ha commesso un reato in materia di circolazione stradale alla guida di veicoli per la cui conduzione non è richiesto alcun titolo abilitativo.
Tale soluzione appare coerente e ragionevole: il nostro ordinamento vuole, con le sanzioni amministrative della revoca e della sospensione di guida, fornire una reazione adeguata al grave disvalore di cui al reato di omicidio stradale. Di ciò preso atto, è evidente che nel caso in cui la violazione sia stata commessa alla guida di un veicolo che non richiede la patente, il ritiro o la sospensione della stessa sarebbero da ritenersi inidonei a rafforzare la sanzione penale.
D'altronde in tali casi, il possesso della patente non ha avuto quell'incidenza tale da giustificare la reazione dell'ordinamento, che viene attuata mediante il ritiro e la successiva sospensione della patente.
Pertanto, la giurisprudenza richiede la sussistenza di un collegamento diretto tra il veicolo con il quale è stato commesso il reato e l'autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo. Solo in presenza di tale nesso, il Giudice potrà sospendere la patente.
In allegato il testo della sentenza n. 37548 del 15 ottobre 2021 della Cassazione
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Giacomo Galeota
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