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Nota del Dott. Andrea Basso
La Cassazione, con ordinanza n. 12606 del 20 aprile 2022 sotto allegata, si è occupata dell'applicabilità della garanzia ex art. 1491 c.c. in caso vendita di un'autovettura usata, qualora venga accertata una grave manomissione del contachilometri.
La vicenda in esame riguarda l'acquisto, da parte di una società, di un’automobile con contachilometri manomesso, vendutale da un privato, il quale, a sua volta, l'aveva acquistata da un'altra società.
Con sentenza del 2013, il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda di risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura, promossa dalla società acquirente nei confronti del venditore e, nel medesimo provvedimento, il Tribunale aveva accolto anche la domanda di rivalsa formulata dal convenuto venditore nei confronti della prima società venditrice, la quale era stata condannata al pagamento, in favore del convenuto, delle somme che lo stesso avrebbe corrisposto all'attrice.
La questione era stata successivamente portata all'attenzione della Corte di Appello di Lecce, la quale, pur riformando la sentenza del giudice di primo grado in tema di spese di lite, aveva confermato che la manomissione del contachilometri non era facilmente riconoscibile da parte della società acquirente dell'autovettura, che peraltro operava nel settore della compravendita di autovetture.
Ad avviso della corte leccese, infatti, l'acquirente non aveva l'onere automatico di verificare le condizioni della merce con apposite attrezzature e, pertanto, il fatto di avere solo la possibilità di fare tali indagini non era idoneo a rendere “apparenti” i “vizi non riconoscibili”.
La società che aveva per prima venduto l'autovettura ha dunque proposto ricorso per Cassazione, in basse all'assunto secondo cui l'art. 1491 c.c. - che disciplina l'esclusione della garanzia in caso di vizi nell'ambito della compravendita – comporterebbe un onere di diligenza che il compratore è tenuto a rispettare, il cui grado va valutato in base alle caratteristiche della compravendita e degli acquirenti stessi. In particolare, la società acquirente opera nel settore della compravendita di auto e dunque ben avrebbe potuto eseguire controlli di routine sull'autovettura, che invece sono stati eseguiti solo dopo l'acquisto.
La Corte non ha accolto il ricorso, in quanto il motivo prospettato dalla ricorrente è stato ritenuto infondato.
Nel proprio iter logico, la Suprema Corte parte dal disposto dell'art. 1491 c.c., secondo cui: “Non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.”.
Tale norma dispone dunque che non vi è responsabilità del venditore in caso di difetti facilmente riconoscibili, che l'acquirente può appurare con un'adeguata verifica, anche a mezzo di assistenza tecnica.
Tuttavia, precisano gli Ermellini facendo riferimento alla costante giurisprudenza sul punto,: “sebbene il grado della diligenza esigibile non possa essere predicato in astratto, ma debba essere apprezzato in relazione al caso concreto, avuto riguardo alle particolari circostanze della vendita, alla natura della cosa ed alla qualità dell'acquirente è da escludere laddove l'onere di diligenza del compratore debba spingersi sino al punto di postulare il ricorso all'opera di esperti o l'effettuazione di indagini penetranti ad opera di tecnici del settore, al fine di individuare il vizio (Cass. 27 febbraio 2012 n. 2981). Inoltre, ai fini dell'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1491 c.c. non richiede il requisito dell'apparenza, ma quello della facile riconoscibilità del vizio”.
Dunque, l'onere che può essere richiesto al compratore ex art. 1491 c.c. va limitato alla diligenza necessaria a rilevare i difetti facilmente percepibili dall'uomo medio, senza particolari competenze tecniche o interventi di esperti.
In altre parole, il fare ricorso ad un esperto segna la linea di demarcazione tra vizio facilmente riconoscibile o meno e, di conseguenza, tra l'operatività della garanzia e la sua esclusione.
Nel caso di specie, la Corte di secondo grado ha correttamente rilevato che il vizio lamentato, ovvero l'importante alterazione del contachilometri, era emerso solo dopo un apposito accertamento tecnico effettuato grazie ad esperti e macchinari di alta tecnologia. Tale vizio non era invece immediatamente percepibile nella sua portata all'atto della compravendita.
Pertanto, ad avviso degli Ermellini, la Corte distrettuale ha deciso in maniera conforme alla giurisprudenza di legittimità, in quanto ha: “esattamente ritenuto, in punto di diritto, che, nella fattispecie, non poteva escludersi l'operatività della garanzia ex art. 1491 c.c, poiché tale eventualità può verificarsi solo quando l'acquirente sia posto nella condizione (e, quindi, abbia l'immediata possibilità, in virtù di una mera ricognizione superficiale del bene compravenduto, o per esserne reso edotto dalla parte venditrice) di conoscere o riconoscere la reale ed esatta entità dei vizi o difetti, condizione questa che non si era configurata nel caso in questione al momento della compravendita, ma che si era venuta a realizzare soltanto successivamente a seguito di appositi approfondimenti tecnici effettuati dall'ultima acquirente”.
In definitiva la Cassazione conclude che, nel caso concreto, il grado di diligenza esigibile dall'acquirente deve essere valutato tenendo conto della qualità dello stesso. Ad ogni modo, ciò non può postulare il ricorso ad indagini con mezzi di alta specialità, come avvenuto nella fattispecie, specie considerando che i venditori non avevano reso edotta la società acquirente delle reali condizioni del bene.
Per tali ragioni, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
In allegato, sentenza l'ordinanza della Cassazione n. 12606 del 20/04/2022.
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Giacomo Galeota
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